23 Febbraio 2024

Il Tirocinio professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
Al termine del percorso di studi universitari, per sostenere l’esame di abilitazione professionale, è necessario svolgere un periodo di 18 mesi di tirocinio presso un  professionista iscritto nell’Albo da almeno 5 anni.
La domanda di iscrizione nel Registro Tirocinanti deve essere depositata presso l’Ordine di appartenenza del professionista presso il quale si intende svolgere il  tirocinio (Dominus) e va redatta su modello pubblicato negli allegati.
Il Registro dei Tirocinanti è diviso in due sezioni:

– Sezione “Tirocinanti Commercialisti” riservata a coloro che hanno conseguito la laurea:
 classe LM 56 o LM 77
 classe 64/S o 84/S
 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

– Sezione “Tirocinanti Esperti Contabili” riservata a coloro che hanno conseguito la laurea triennale:
 classe L 17 o L 18
 classe L 28 o L 33

Il periodo di tirocinio decorre dalla data di protocollo  (D.M. 143/2009 art. 8 co.1) e va svolto in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di interruzione previste dalla normativa vigente), sotto il controllo del Dominus, per un orario minimo di 20 ore settimanali.

Ai sensi dell’art. 6, co. 4 del DPR 137/2012, “Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea.” 

Coloro che hanno già compiuto il tirocinio di esperto contabile e sono in possesso della laurea specialistica o magistrale, al fine di sostenere l’esame di Stato per  l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, dovranno iscriversi nel Registro del Tirocinanti Commercialisti per un ulteriore anno integrativo utilizzando l’apposito modello pubblicato negli allegati.

Il tirocinio perde efficacia, decorsi cinque anni dalla data di completamento dello stesso senza che sia superato l’Esame di Stato.

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Modificato: 1 Luglio 2024